PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) soddisfare il bisogno di benessere psico-fisico della donna e del bambino durante la gravidanza e il parto-nascita, promuovendo i processi fisiologici;

          b) favorire l'informazione e la conoscenza delle strutture territoriali e ospedaliere in modo da consentire una consapevole scelta da parte della donna e della coppia circa il luogo dove partorire e le modalità del parto, la scelta dell'operatore che l'accompagnerà in tutto il percorso nascita e le modalità con cui tale percorso deve svolgersi affinché la maternità possa essere vissuta, fin dall'inizio, come un evento naturale;

          c) promuovere la conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso presso ogni punto nascita e la possibilità di verifica dei livelli di assistenza ivi prestati, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di tecnologie appropriate alla nascita;

          d) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni al fine di abbassare i tassi di morbilità e di mortalità materna e perinatale, valorizzando il ruolo dell'ostetrica, secondo il profilo professionale definito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, che individua in questa figura professionale l'operatore sanitario che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, che conduce e porta a termine parti

 

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eutocici sotto la propria responsabilità e presta assistenza al neonato;

          e) assicurare al neonato, durante il periodo di ospedalizzazione, la continuità del rapporto familiare-affettivo applicando il protocollo OMS-UNICEF «Ospedale amico del bambino» e fornire ai genitori ogni informazione sullo stato di salute del neonato e sui comportamenti atti a garantire lo stato di benessere del neonato medesimo.

Art. 2.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari e sulla base dei criteri definiti dai progetti-obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano sanitario nazionale, definiscono modelli organizzativi assistenziali idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge, anche attraverso il potenziamento dei consultori di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e ne verificano lo stato di attuazione attraverso un opportuno sistema di monitoraggio condiviso con le aziende sanitare locali (ASL) che promuovono gli interventi.

Art. 3.
(Assistenza alla nascita).

      1. Al fine di favorire l'unitarietà dell'assistenza durante la gravidanza, il parto e il puerperio, deve essere realizzato il collegamento funzionale tra i consultori, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extra-ospedalieri presenti nel territorio attraverso un'azione di coordinamento attuata dai dipartimenti materno-infantili.
      2. Le ASL provvedono, anche tramite dotazione del personale necessario, a garantire, nell'ambito delle prestazioni dei servizi consultoriali, il potenziamento degli interventi per l'assistenza della donna durante

 

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tutto il periodo della gravidanza e, in particolare:

          a) l'istituzione di un'idonea cartella ostetrico-pediatrica, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l'assistono durante e dopo il parto, su semplice richiesta degli interessati;

          b) l'assistenza ostetrica alle gravidanze fisiologiche con previsione della continuità dell'assistenza ostetrica per tutto il percorso nascita e l'allattamento;

          c) i percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita, di cui all'articolo 4, e il relativo materiale documentario e bibliografico da mettere a disposizione delle utenti;

          d) l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.

      3. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a decorrere dal momento dell'accertamento, alle strutture specialistiche intra ed extra- ospedaliere. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede all'adozione di linee guida nazionali per la definizione dei livelli di rischio.
      4. Dopo il parto devono essere garantiti l'assistenza domiciliare alla madre e al bambino e il sostegno competente all'allattamento, in modo da favorire la dimissione precoce protetta e appropriata della madre e del figlio, garantendo la partecipazione dell'ostetrica nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata per il controllo del puerperio e del neonato.
      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute adegua la legislazione statale vigente al Codice internazionale dell'OMS sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno, di cui alla raccomandazione della 34a Assemblea dell'OMS del maggio 1981 e alle successive risoluzioni dell'Assemblea dell'OMS.

 

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Art. 4.
(Accompagnamento alla maternità e alla nascita).

      1. Il personale addetto ai consultori, integrato da altri operatori del Servizio sanitario nazionale (SSN), coordina appositi incontri di accompagnamento alla maternità e alla nascita. Gli incontri, nei quali deve essere prevista la figura dell'ostetrica, sono rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna, alla coppia e alla famiglia.
      2. Gli incontri di cui al comma 1 sono finalizzati al potenziamento delle competenze della donna e del neonato e forniscono informazioni sul percorso nascita, sui luoghi dove partorire, sulle metodiche per l'espletamento del parto, compresi le tecniche e gli strumenti a disposizione nella gestione del dolore, e sull'allattamento al seno.
      3. Le partorienti devono essere messe in grado di conoscere le tecniche, le metodologie e i protocolli ostetrici in uso presso le singole strutture ospedaliere, ambulatoriali, consultoriali e le case di maternità istituite ai sensi dell'articolo 8 nelle ASL. Tali informazioni devono essere rese accessibili al grande pubblico tramite la pubblicazione obbligatoria dei dati di misura definiti e verificati dalle regioni.
      4. Nel corso degli incontri di accompagnamento di cui al comma 1 sono previsti momenti, dopo il parto, tra madri o coppie e il personale che ha condotto gli incontri in gravidanza, per gli opportuni scambi di esperienze legate alla nuova condizione di vita derivante dalla maternità.

Art. 5.
(Luoghi del parto).

      1. Al fine del graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, su richiesta della donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare

 

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per il suo migliore svolgimento, il parto può svolgersi:

          a) nei reparti ospedalieri, di terzo, secondo o primo livello;

          b) nelle case di maternità di cui all'articolo 8, individuate delle ASL mediante appositi progetti di ristrutturazione o di costruzione;

          c) a domicilio.

Art. 6.
(Parto fisiologico).

      1. Per consentire l'unicità dell'evento travaglio-parto-nascita e per favorire la partecipazione attiva della donna all'evento del parto, nei reparti ospedalieri è garantita la possibilità di usufruire di uno spazio riservato al quale possano avere libero accesso le persone con cui essa desideri condividere l'evento. Compatibilmente alle indicazioni mediche, deve essere, altresì, evitata l'imposizione di procedure e di tecniche che risultino non rispondenti alla volontà della partoriente. La donna deve essere messa in condizione di scegliere le posizioni da assumere durante il travaglio e il parto, limitando l'uso di interventi medici, tra cui la cardiotocografia in continua, ai soli casi di reale necessità.
      2. In base alle indicazioni dell'OMS, le modalità assistenziali garantiscono:

          a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro;

          b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali deve essere fornita una corretta informazione al fine di favorire decisioni consapevoli da parte della partoriente;

          c) la promozione e la diffusione di diversi metodi e tecniche naturali e farmacologiche per la gestione del dolore in travaglio, parto e post partum operativo.

 

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L'uso di farmaci analgesici deve essere limitato e garantito in forma gratuita alle donne che lo scelgono come metodo di gestione del dolore, essendo state informate delle possibili conseguenze;

          d) modalità di assistenza che assicurino un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità;

          e) la possibilità di avere accanto il sanitario di fiducia, nel rispetto della continuità dell'assistenza e per il potenziamento dell'integrazione assistenziale;

          f) la promozione dell'allattamento al seno immediatamente dopo la nascita e nei primi sei mesi di vita del bambino, secondo le indicazioni dell'OMS e dell'UNICEF.

      3. Durante la permanenza della donna nella sala parto al fine del controllo post partum, il neonato sano rimane accanto alla madre, assistito dal competente personale sanitario.
      4. Durante tutto il periodo di degenza, la madre e il figlio sano devono avere la possibilità di restare l'una accanto all'altro. Su richiesta della donna, la permanenza del neonato con la madre può essere limitata; deve, inoltre, essere consentita, senza limite di orario, la permanenza del padre o di altra persona.
      5. Il personale sanitario medico e non medico già addetto ai nidi, opportunamente riqualificato e aggiornato, è assegnato nei reparti di ostetricia in relazione alle esigenze di assistenza dei neonati accanto alle madri, sulle quali, comunque, non devono gravare compiti assistenziali.
      6. Durante il periodo di degenza devono essere promossi incontri informativi con gli operatori di pediatria e di ostetricia sui temi dell'allattamento, della puericultura e dell'igiene del puerperio, nonchè incontri con il personale dei servizi territoriali, le associazioni di auto-aiuto e altre risorse presenti nel territorio.

      7. I servizi territoriali offrono attivamente l'assistenza domiciliare al puerperio e all'allattamento, nelle modalità concordate con le donne e attraverso l'individuazione di percorsi ad hoc.

 

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Art. 7.
(Programmazione degli interventi).

      1. I servizi territoriali e ospedalieri delle ASL predispongono i programmi degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
      2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere, altresì, le ristrutturazioni relative:

          a) alla riorganizzazione necessaria per istituire l'assistenza domiciliare al travaglio, al parto e al puerperio;

          b) alle opere necessarie per attuare le case di maternità di cui all'articolo 8;

          c) all'allestimento negli istituti ospedalieri di idonei spazi individuali per l'evento travaglio-parto-nascita;

          d) alla disponibilità di camere di degenza, provviste di culle e di servizi igienici indipendenti per ogni camera;

          e) ai reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;

          f) alla disponibilità di spazi comuni per le attività previste all'articolo 6;

          g) alle opere necessarie ad adeguare i reparti ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del bambino.

Art. 8.
(Casa di maternità).

      1. La casa di maternità è un servizio pubblico gestito dalla ASL competente per territorio anche attraverso società miste nelle quali la quota di partecipazione pubblica non deve essere inferiore al 51 per cento, o in convenzione con organizzazioni private con finalità sociali, che opera in stretto collegamento con i consultori al fine di consentire che il parto

 

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fisiologico possa svolgersi con la necessaria assistenza ostetrica e garantendo la presenza delle persone con le quali la donna desidera condividere l'evento. La casa di maternità è una struttura che, mantenendo in primo piano la dimensione affettiva e psico-relazionale tipica del parto a domicilio, offre un ambiente intermedio e protetto, proprio dell'istituzione socio-sanitaria.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle quali sperimentare la casa di maternità, disciplinandone l'assetto gestionale e strutturale in attuazione delle disposizioni del presente articolo. La casa di maternità assiste i parti fisiologici al di fuori degli ospedali, contribuendo a diminuire il carico di lavoro dei reparti ostetrici, ed è costituita da spazi individuali ove possono essere ospitate la partoriente e altre persone di sua scelta, collegati fra loro da locali comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto o per le attività culturali continuative per le donne. La casa di maternità è dotata di proprio personale sanitario, ausiliario e amministrativo selezionato dalla ASL competente per territorio.
      3. L'assistenza sanitaria e la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti sono garantite da una struttura ospedaliera della zona, che lavora in stretto contatto con la casa di maternità.

Art. 9.
(Parto a domicilio).

      1. Il parto a domicilio avviene per libera scelta della partoriente.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle quali sperimentare servizi di parto a domicilio in attuazione delle disposizioni del presente articolo. La ASL competente per territorio deve garantire tale servizio attraverso équipe, anche in regime di convenzione,

 

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di ostetriche itineranti per i giorni successivi al parto. Le équipe sono collegate a un medico pediatra e a un medico ginecologo reperibili per prestazioni di competenza specialistica.
      3. La ASL competente per territorio seleziona le figure professionali di cui al comma 2 sulla base di un concorso successivo all'espletamento di appositi corsi di formazione professionale. Le ostetriche domiciliari inviano le donne con gravidanza a rischio o affette da patologie rilevanti ai fini dello stato di gravidanza alle strutture competenti intra ed extra-ospedaliere. All'insorgenza del travaglio l'équipe ostetrica avverte in ogni caso l'ospedale più vicino, che deve garantire la tempestiva ospedalizzazione della donna e del bambino in caso di eventi patologici sopravvenuti, anche mediante il supporto di unità mobili.
      4. L'ostetrica assicura alla donna, per almeno dieci giorni a decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza al puerperio e all'allattamento al seno. II controllo pediatrico dei neonato deve essere effettuato entro ventiquattro ore dalla nascita.
      5. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute provvede all'adozione di linee-guida per l'assistenza al parto e al puerperio a domicilio.

Art. 10.
(Servizio di trasporto materno e neonatale).

      1. Al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita, si applicano i criteri di riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio individuati dall'OMS.
      2. In casi di particolare gravità, il trasporto assistito deve essere effettuato da personale con competenze specifiche, mediante il servizio di trasporto d'emergenza, e deve afferire a strutture assistenziali di secondo o di terzo livello, utilizzando un'unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento.

 

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Art. 11.
(Donazione del sangue cordonale).

      1. Le divisioni di ostetricia diffondono la cultura della donazione del sangue cordonale informando le puerpere delle potenzialità della donazione, delle possibili utilizzazioni, nonché della mancanza di rischi per la donatrice e per il neonato.

Art. 12.
(Incentivi).

      1. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall'assistenza al travaglio e al parto per via vaginale, sia in termini di impegno di personale medico e ostetrico, sia di tecnologie, il rimborso alle strutture sanitarie relativo ai parti vaginali, sia spontanei che operativi, è equiparato a quello previsto dalle normativa vigente per i tagli cesarei.
      2. Le ASL corrispondono, su richiesta e presentazione di parcelle di onorari, una somma corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) del parto a chi ha partorito a domicilio.
      3. Le unità operative che attuano la propria attività in conformità alle disposizioni della presente legge sono incentivate dalle ASL con iniziative di formazione e di aggiornamento, nonché con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge. Ai fini del presente comma, le unità operative sono valutate dalle ASL competenti per territorio con cadenza annuale.

Art. 13.
(Formazione e aggiornamento del personale).

      1. II personale sanitario medico e non medico del SSN addetto all'assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l'allattamento deve essere aggiornato e riqualificato

 

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ai sensi della presente legge. Gli operatori devono essere tra loro funzionalmente collegati in senso dipartimentale.
      2. Per favorire gli scambi tra gli operatori di cui al comma 1 possono essere previsti comandi temporanei del personale dalle strutture territoriali alle strutture ospedaliere e alle strutture universitarie, e viceversa.
      3. Le regioni, d'intesa con le ASL e con i servizi socio-sanitari operanti nel territorio, promuovono corsi di aggiornamento in educazione continua in medicina (ECM) per il personale, a cadenza annuale, articolati su due livelli, di cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori, e il secondo, specialistico, adeguato alle rispettive competenze, programmati secondo le modalità di cui al presente articolo.
      4. La formazione ECM degli operatori del percorso nascita prevede l'acquisizione obbligatoria di almeno il 50 per cento dei crediti formativi su temi specifici, includendo in forma prioritaria la formazione sulle pratiche appropriate di assistenza alla nascita e le tecniche di gestione del dolore in travaglio per gli operatori dei punti nascita, e la formazione sulla gestione dei percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita nonché sulla promozione, sulla protezione e sul sostegno dell'allattamento al seno per tutti gli operatori del percorso nascita, ospedalieri e territoriali.
      5. I corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale perseguono i seguenti obiettivi:

          a) riqualificazione del personale impiegato nei vari servizi e del personale convenzionato, in funzione dell'attuazione del parto a domicilio e nelle case di maternità;

          b) aggiornamento specifico su tecniche e su metodologie ostetriche e sulle tecniche di parto-analgesia naturali e farmacologiche, che tengono conto della revisione critica in atto a livello internazionale sulla reale validità scientifica e sull'efficacia delle procedure mediche e chirurgiche

 

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in uso e comunemente utilizzate in ostetricia;

          c) formazione pluridisciplinare degli operatori, comprensiva sia degli aspetti medico-sanitari sia delle problematiche sociali, culturali e psicologiche collegate all'evento nascita e alle esperienze della maternità;

          d) formazione all'assistenza domiciliare al puerperio.

Art. 14.
(Relazioni e indagini).

      1. I competenti organi regionali approvano una relazione annuale nella quale sono contenuti i dati relativi a:

          a) morbilità e mortalità perinatali e neonatali tardive;

          b) morbilità e mortalità materne;

          c) modalità di espletamento dei parti e, in particolare, dei parti strumentali;

          d) complicanze in gravidanza;

          e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici, anestetici, altri farmaci e altri metodi non farmacologici di contenimento del dolore durante il travaglio e specificazione delle relative caratteristiche;

          f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno alla dimissione, e successive dopo 3, 6, 9 e 12 mesi;

          g) gravidanze fisiologiche seguite dall'ostetrica;

          h) percorsi nascita seguiti in regime di continuità assistenziale;

          i) frequenza ai percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita;

          l) frequenza agli incontri in puerperio.

      2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:

          a) popolazione assistita, distinta per età, classe sociale di appartenenza, rischio

 

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sanitario e in base ad altri eventuali criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;

          b) livelli di assistenza neonatale;

          c) nati pretermine, nati morti e malformati.

      3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministro della salute che annualmente promuove:

          a) la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti;

          b) lo svolgimento di indagini su:

              1) la mortalità perinatale;

              2) la mortalità materna;

              3) l'incidenza e le motivazioni dei parti strumentali;

              4) la frequenza e la tipologia di eventuali malformazioni e handicap dei nascituri e dei neonati;

              5) i dati relativi all'assistenza al parto a domicilio e nelle case di maternità di cui all'articolo 8.

Art. 15.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni.

Art. 16.
(Livelli di cura e bacini di utenza).

      1. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di strutture operative complesse di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime e intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o di neonatologia.

 

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Art. 17.
(Requisiti organizzativi e di personale).

      1. Presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato sono garantiti i servizi di rianimazione primaria neonatale. A tale fine, nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e per l'eventuale intervento intensivo sul neonato, denominata «isola neonatale», provvista di spazio e di attrezzature adeguati allo scopo.
      2. Responsabile dell'assistenza nell'isola neonatale di cui al comma 1 è un medico neonatologo o un medico pediatra con competenze neonatologiche. Nelle strutture in cui è prevista la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, questi deve garantire l'assistenza al neonato in sala parto.
      3. Al fine di adeguare le competenze in assistenza intensiva neonatale nei punti nascita in cui non esiste la figura del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria e assistenza neonatale dedicati a tutto il personale che deve prendersi cura del neonato.

Art. 18.
(Controlli post-natali).

      1. Tutti i neonati, nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale.
      2. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre viene assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.

 

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Art. 19.
(Cartella clinica neonatologica).

      1. Per ogni nato vivo viene compilata una cartella clinica personale, contenente, oltre ai dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale utili per la valutazione dell'efficacia delle cure.

Art. 20.
(Continuità delle cure al neonato).

      1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo nelle cure prestate, ogni bambino che in epoca post-natale deve essere nuovamente ospedalizzato per patologie connesse alla nascita per cui è stato già in trattamento nelle unità operative di neonatologia, di patologia neonatale o di terapia intensiva neonatale, può fruire di cure, sia in regime di day hospital sia di ricovero ordinario, presso la stessa unità operativa, indipendentemente dal superamento dell'età strettamente neonatale.

Art. 21.
(Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti).

      1. Al personale del ruolo medico e dei profili professionali ostetrici e infermieristici operante nelle unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria si applicano le agevolazioni previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e il medesimo personale è inserito nell'elenco delle attività usuranti definito ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.